Sono autorizzati i presidenti delle Regioni a istituire una Struttura Tecnica Commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza23. Stabilisce che i commissari delegati provvedono, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, alla localizzazione di aree destinate alla realizzazione di moduli temporanei utilizzando prioritariamente le aree di ricovero contenute nei piani di emergenza, se esistenti24. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate. L’art. 67octies riconosce il credito di imposta agli imprenditori e lavoratori autonomi avente sede legale e operativa nei territori colpiti dal sisma per far fronte alle spese di ricostruzione, ripristino o sostituzione dei beni danneggiati dal sisma. L’art. 67septies include anche il Comune di Ferrara, qualora si dimostri il nesso di causalità tra i danni e il sisma, il Comune di Argenta, tra quelli cui si applica il D.L. 74 del 2012 e l’art. 10 del D.L. 83/2012.